Il Servizio AIA-RIR del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sez. Autorizzazioni Ambientali – della Regione Puglia, con nota prot. AOO_089 del 26/04/2022, informa che, per gli effetti di quanto previsto all’art.103, c.2 del D.L. n.18 del 17.03.2020, i tecnici competenti in acustica che non abbiano adempiuto agli obblighi di aggiornamento professionale nell’arco di 3 anni dalla data di pubblicazione nell’ENTECA del proprio nominativo, nel caso in cui la scadenza di detto triennio sia compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la propria iscrizione nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica fino al 29 giugno 2022, vale a dire fino a novanta giorni dopo la data di cessazione dello stato di emergenza.
Tale periodo può essere favorevolmente utilizzato dai suddetti tecnici per partecipare ai corsi di aggiornamento professionale di cui al punto 2 dell’Allegato 1 del Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.
Si ribadisce inoltre che la verifica della regolarità delle ore di aggiornamento professionale previste dal citato D.Lgs. è un obbligo a cui sono tenuti tutti i tecnici iscritti nell’Elenco Nazionale ENTECA.