Nella Gazzetta Ufficiale n.83 del 8 aprile 2022 è stata pubblicata la RTV sulle cosiddette chiusure d’ambito, con Decreto del Ministero dell’Interno 30 marzo 2022, recante: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Questa RTV è entrata in vigore il 7 luglio 2022 ed integrerà la RTO del Codice con il nuovo capitolo “V.13 – Chiusure d’ambito degli edifici civili”.
Invece nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 30 maggio 2022 è stata pubblicata la RTV sugli edifici di civile abitazione, con Decreto del Ministero dell’Interno 19 maggio 2022, recante: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Questa RTV è entrata in vigore il 18 giugno 2022 ed integrerà la RTO del Codice con il nuovo capitolo “V.14 – Edifici di civile abitazione”.
Riassumendo, il quadro complessivo delle RTV di cui al Codice di Prevenzione Incendi, attualmente pubblicate, che regolano la sicurezza antincendio, è il seguente:
• V.4: Uffici;
• V.5: Attività ricettive turistico-alberghiere;
• V.6: Autorimesse (aggiornamento con DM 15/05/2020, in vigore dal 20/11/2020);
• V.7: Attività scolastiche;
• V.8: Attività commerciali;
• V.9: Asili nido;
• V.10: Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati;
• V.11: Strutture sanitarie;
• V.12: Attività in edifici tutelati diverse da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;
• V.13: Chiusure d’ambito degli edifici civili;
• V.14: Edifici di civile abitazione.
Si coglie l’occasione per ricordare, anche alla luce dei recenti incendi che hanno coinvolto alcuni edifici civili di rilievo, gli obblighi e gli adempimenti di buona tecnica da mettere in atto in occasione degli interventi edilizi che interessano in particolar modo le facciate degli edifici, soprattutto di grande altezza.
In tempi di fervente attività finalizzata al miglioramento del contenimento energetico degli edifici, favorita anche dagli incentivi fiscali (ecobonus, bonus facciate, ecc.), non vanno sottovalutate le conseguenze che tali interventi possono arrecare alla sicurezza antincendio dell’edificio stesso.
Il progettista dell’intervento deve sempre sviluppare un’accurata analisi del rischio incendio (con l’eventuale collaborazione di un professionista antincendio) per quantificare e mitigare l’eventuale aggravio del rischio indotto dalla modifica delle facciate, sia dal punto di vista della tecnologia adottata, dei materiali utilizzati e delle modalità di realizzazione.
L’esecuzione dei lavori dovrà essere gestita dal direttore dei lavori, che valuterà anche le implicazioni di sicurezza antincendio delle eventuali varianti in corso d’opera.
Si pubblicano di seguito i sopra citati Decreti per opportuna visione.