Crediti formativi professionali

Data:
8 Aprile 2015

La Commissione Formazione ed Aggiornamento comunica: Obbligo di aggiornamento della competenza professionale

 

L’aggiornamento della competenza professionale degli iscritti e’ un obbligo derivante dal D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
In attuazione delle disposizioni dell’art 7 del decreto il CNI ha adottato il Regolamento che disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale.
Il Regolamento di Formazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013 e le linee di indirizzo nella circolare CNI n. 302 del 13/12/2013.
Si evidenzia che l’obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1° gennaio 2014, e che a tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo verranno accreditati 60 CFP (v. artt. 3 e 13).
Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP. L’iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi degli articoli 4, 5 e 6. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.
Ai sensi dell’art. 4, i crediti formativi professionali (CFP) saranno riconosciuti solo per eventi formativi tenuti dagli Ordini territoriali degli Ingegneri e dagli Enti accreditati dal CNI. In ogni caso, spetterà all’Ordine territoriale il riconoscimento della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e la contemporanea assegnazione del numero di CFP riconoscibili (art. 7).

Secondo quanto indicato dall’art.7 del DPR 7 /08/2012 n.137 gli iscritti hanno i seguenti compiti :

a) la tempestiva comunicazione all’Ordine dei CFP conseguiti per mezzo di attività formative non organizzate dall’Ordine stesso, unitamente alle informazioni necessarie alla loro riconoscibilità, per la registrazione nella banca dati dei CFP degli iscritti ;

b) la conservazione della documentazione attestante il CFP conseguiti da presentare a richiesta in caso di controllo. Qualora un iscritto abbia esercitato la professione così come definita all’ art.l, comma 1, lett. a},del DPR 7/08/2012 n.137 senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi dell’art.3, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

 

Per le attivita’ formative frequentate nel 2013 sono riconoscibili crediti formativi solo se organizzate dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari (art. 13 comma 3).

Regolamento

Linee di Indirizzo

Linee di Indirizzo 2

Linee di Indirizzo 3

Video Guida per l’autocertificazione dei 15 CFP

FAQ Aggiornamento professionale

Scheda per accreditamento evento di formazioneScheda per accreditamento evento di formazione

 

Il Consigliere Coordinatore
Ing. Pasquale Capezzuto